Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha il principale obiettivo di promuovere le attività turistiche connesse alla pesca, e in particolare l'ittiturismo, al fine di integrare i redditi dei pescatori professionali che, come noto, si trovano da qualche tempo in forte crisi. È sotto gli occhi di tutti, infatti, il crescente costo del carburante con conseguenze molto gravi sui bilanci di chi esercita l'attività ittica ed è necessario, pertanto, che il legislatore proponga misure che in qualche modo possano essere di ausilio agli operatori del settore per arrivare a fine mese in condizioni di maggiore serenità economica.
      L'ittiturismo, come il pescaturismo, è un'attività connessa alla pesca marittima professionale ed è di stimolo alla creazione di nuovi posti di lavoro, può migliorare le condizioni di vita degli imprenditori ittici e delle loro famiglie e produce anche un ritorno sul territorio e sui suoi prodotti tipici.
      L'attività di ittiturismo consiste principalmente nel dare ospitalità ai clienti nelle abitazioni dei pescatori, appositamente allestite, ma anche in spazi aperti per il campeggio, offrendo servizi di ristorazione e di degustazione di prodotti tipici della zona, con particolare riguardo a quelli ittici. Così facendo, come avviene nel settore agricolo con l'agriturismo, il pubblico - soprattutto quello giovanile - si avvicina al mondo della pesca, alle sue tradizioni e alla sua cultura gastronomica, anche attraverso l'organizzazione di attività informative, ricreative o culturali sui prodotti ittici e sul mondo marino.

 

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      Attraverso tale attività, si farà promozione per il consumo di prodotti ittici nazionali, con particolare riguardo alle specie meno note e quindi con scarsa richiesta di mercato. Il risultato sarà l'apertura di nuovi sbocchi di mercato e una via d'uscita per ridurre l'impatto di un sovrasfruttamento delle risorse ittiche a rischio.
      La presente proposta di legge ricalca le norme relative all'agriturismo ed ha la struttura di «legge quadro», nel senso che saranno poi le regioni a stabilire le disposizioni attuative a seconda delle proprie caratteristiche e specificità.
      L'articolo 1 definisce le finalità della legge, sottolineando principalmente l'obiettivo di integrazione al reddito degli imprenditori ittici, ma anche il miglioramento del benessere delle famiglie dei pescatori, che saranno autorizzate a collaborare con l'imprenditore per gestire l'attività ittituristica. L'articolo 2 chiarisce quali sono tali attività, evidenziando peraltro la complementarietà con altre attività connesse alla pesca quali il pescaturismo.
      Gli articoli seguenti recano disposizioni amministrative per esercitare l'attività: in particolare l'articolo 3 prevede che le regioni definiscano criteri, limiti e obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività e che istituiscano l'elenco regionale dei soggetti abilitati al suo svolgimento. L'articolo 4 è relativo alla richiesta dell'autorizzazione comunale da parte di coloro che intendono svolgere attività ittituristiche. L'articolo 5 detta norme sull'iter amministrativo di concessione dell'autorizzazione. In particolare, al fine di snellire la burocrazia, si prevede che, qualora il comune non risponda alla domanda di autorizzazione entro il termine di due mesi dalla presentazione, la domanda si intende accolta. L'articolo 6 reca norme in materia di revoca e di sospensione dell'autorizzazione all'attività: essa è sospesa dal comune con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, nel caso di accertate violazioni agli obblighi stabiliti dall'articolo 7. L'autorizzazione è invece revocata dal comune quando l'interessato non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno, sia stato cancellato dall'elenco regionale di cui all'articolo 3 per perdita dei requisiti previsti oppure abbia subìto nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione.
      L'articolo 7 definisce gli obblighi a carico degli operatori autorizzati allo svolgimento delle attività turistiche connesse alla pesca, in particolare l'esposizione al pubblico dell'autorizzazione comunale; il rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione stessa; la trasmissione al comune delle tariffe massime che si impegnano a praticare.
      L'articolo 8 prevede, per coloro che sono abilitati all'esercizio delle attività relative, la concessione di contributi finanziari, compatibilmente con le normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, per interventi di restauro, di adattamento e di allestimento dei locali destinati alle attività di ittiturismo e delle aree di pertinenza; per la costruzione di piazzole e delle relative strutture idriche e sanitarie per il campeggio o, infine, per il restauro, la ricostruzione e l'allestimento per la preparazione e la consumazione dei pasti nonché per la vendita di prodotti ittici.
      Per tali interventi sono previsti contributi in conto capitale con massimali definiti nella stessa proposta di legge. Le priorità nell'accesso ai contributi sono date agli imprenditori ittici che esercitano la pesca locale o l'attività di acquacoltura estensiva e che sono abilitati anche all'esercizio del pescaturismo; che utilizzano per l'attività in prevalenza manodopera di età inferiore a quaranta anni, che si impegnano a somministrare agli ospiti in prevalenza prodotti gastronomici a base di specie normalmente poco note, massive e di pesce azzurro, anche acquistate presso altri pescatori professionali del luogo, e a fare conoscere le specialità gastronomiche tipiche locali.
      Infine, l'articolo 9 ha l'obiettivo di evitare spreco di denaro pubblico e quindi definisce gli impegni da sottoscrivere per non vedersi revocare il contributo concesso.
 

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